Quando si ha il dubbio che il proprio partner abbia un'altra relazione, si crede, in preda ad una forte onda emotiva, che sia possibile fare la qualsiasi cosa per tutelarsi.
Pensare in questo modo può presentare svariati rischi: l'inosservanza invero della normativa sulla privacy e sulla libertà personale dell'infedele, potrebbe integrare un reato.
Ti espongo, pertanto, il comportamento opportuno da adottare nei possibili casi di tradimenti
L'esigenza di procurarsi le prove di un tradimento è una cosa assolutamente logica e comprensibile.
In linea generale è consentito spiare il compagno/a. Con il fondamentale limite che tale attività non venga eseguita su oggetti o strumenti sottoposti alla segretezza della corrispondenza, come email, sms, chat: questi ultimi infatti sono tutelati dall'articolo 15 della Costituzione (a norma del quale «La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili») e dall'articolo 616 del Codice Penale (che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 30 euro a 516 euro chiunque prenda cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta).
Esaminiamo più nel dettaglio le singole condotte che possono lecitamente compiersi.
Pedinare il coniuge, di per sé, non costituisce una condotta penalmente rilevante.
È però necessario adottare le dovute accortezze (nascondersi bene e non farsi vedere).
Infatti, se il potenziale fedigrafo si accorge di essere pedinato, lamentando, in conseguenza di ciò, forti malesseri, potrebbe fondatamente denunciare l'altro per violenza privata o, nella nei casi più gravi, per stalking.
Spiare da lontano quindi è lecito fino a quando si rimane nell'ombra. Attenzione poi a non violare il domicilio altrui: non accedere nelle proprietà di altri e non adoperare mezzi di intercettazione muniti di zoom digitali (ciò violerebbe la normativa sulla privacy).
È assolutamente possibile avvalersi di un investigatore privato, il quale potrà agire nel rispetto dei limiti sopra indicati: egli non potrà assolutamente vedere dalla finestra quello che accade all'interno della casa.
Il materiale probatorio acquisto dall'investigatore privato non rappresenta una verità assoluta. Infatti le prove (quindi gli scatti, le relazioni scritte ecc) assumono valenza probatoria se non vengono contestate, con adeguate motivazioni (esempio, foto sbiadite in cui non si riesce a vedere il volto dei soggetti ivi ritratti), dal traditore.
È possibile sbirciare il contenuto dei messaggi dell'infedele, purchè ciò non venga effettuato con particolari artifizi.
Pertanto, se il coniuge mette il cellulare in un posto dell'abitazione (divano, bagno) accessibile da tutti gli abitati della casa, è possibile guardare il contenuto dei messaggi. Tale attività non è invece consentita se lo smartphone è stato riposto in posti beni precisi del coniuge (cassetto o borsa).
Non si può inoltre adoperare software spia, rivolti a rivelare, a distanza, l'attività svolta sul device.
Non si può neppure accedere nella posta elettronica e nella pagina di instagram del partner, utilizzando così le sue password, in quanto, così facendo, si potrebbe incorrere nel reato di accesso abusivo a sistema informatico, con buona pace delle prove acquisite, che non si potrebbero sfoderare in un processo.
Nell'ambito di un procedimento civile, le foto costituiscono una prova assolutamente efficace. Ciò a condizione che il soggetto in esso raffigurato non ne contesti il contenuto.
Tale contestazione, per poter screditare la valenza probatoria della foto, non deve essere generica, ma bene motivata sulla base ragionevoli circostanze. Ad esempio, una foto da cui non sia possibile rilevare la data in cui è stata scattata, potrebbe dare al traditore la possibilità di sostenere che il fatto in essa raffigurato è accaduto prima del matrimonio.