Nel caso in cui un sinistro stradale abbia avuto un esito mortale, la questione di quale risarcimento spetta ai familiari è sempre molto dibattuta.
Accede, spesso, che non si riesce a trovare un accordo con le Assicurazioni per la determinazione del giusto ed integrale danno risarcibile, instaurandosi così numerose cause in Tribunale.
In questo senso, gli aspetti su cui più si discute riguardano l'inquadramento delle voci di danno: non sussistendo una specifica normativa sul punto, la giurisprudenza ha creato diverse categorie di danno (danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno da perdita parentale), che in ogni caso devono essere corrisposte in maniera unitaria, al fine di evitare duplicazioni
Preme preliminarmente rilevare che non occorre essere necessariamente gli eredi della vittima per accampare il diritto a richiedere tale tipo di risarcimento, il quale, viceversa, compete a tutti i familiari legati, per il tramite di un forte vicolo affettivo, alla vittima.
Si tratta, quindi, di persone che hanno patito pregiudizi di natura psichica derivanti dalla morte della vittima, che prescindono dalla successione ereditaria.
Tale pregiudizio viene definito danno da perdita parentale. Si tratta di uno specifico danno morale, di natura non patrimoniale, che spetta a tutti i soggetti avvinti da una stretta comunione di affetti con la persona defunta.
Come rilevato, il danno parentale altro non è che la sofferenza interiore provocata dalla morte di un congiunto, determinata da una condotta illecita posta in essere da un terzo nell'ambito di un incidente stradale.
Trattandosi pertanto di una lesione di una relazione affettiva che non potrà più essere ristabilita, essa potrà essere risarcita nel caso in cui si forniscano valide prove in ordine all'esistenza di un legame duraturo e profondo.
La convivenza con il soggetto defunto non costituisce un requisito necessario; ciò che viene in rilievo è il forte vincolo affettivo che sussisteva tra la vittima e i suoi familiari. Motivo per cui, i Giudici riconoscono il risarcimento anche ai parenti meno stretti del coniuge, dei genitori o dei figli (come, ad esempio, ai nipoti in caso di morte del nonno o di morte dello zio).
La dimostrazione di tale intenso legame affettivo può essere fornita in via presuntiva e con qualsiasi mezzo: si può ricorrere alle testimonianze, ai filmati dei momenti di vita insieme, alle chat di WhatsApp, a condizione che tali elementi, probatori ed indiziari, portino a ritenere esistente il rapporto affettivo che è stato definitivamente leso a causa della morte in conseguenza del sinistro stradale.
Il danno parentale involge ogni forma di sofferenza riguardante la sfera sentimentale, relazionale ed affettiva di tutti i soggetti danneggiati.
La liquidazione di tale danno deve avvenire in modo unitario, indipendentemente dalle svariate etichettature che vengono associate a tale sofferenza interiore. La Cassazione ha superato da tempo la distinzione in base a classificazioni in categorie delle voci di danno, come quelle che scomponevano, il danno parentale in danno morale, esistenziale e alla vita di relazione.
È, in ogni caso, necessario effettuare una personalizzazione del danno alla fattispecie concreta. Per tale motivo, il Tribunale riconosce un aumento della somma risarcibile a tutti coloro che dimostrino, in modo specifico e circostanziato, un danno ulteriore rispetto a quello indicato in modo standardizzato nelle apposite tabelle milanesi, inizialmente elaborate dall'Osservatorio del tribunale di Milano ed oggi utilizzate ormai da quasi tutti i tribunali d'Italia per quantificare l'importo.
Le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per tale tipo di risarcimento costituiscono, quindi, la base di partenza per determinare l'ammontare del risarcimento dei danni derivati dai sinistri stradali, non solo mortali ma anche di quelli che hanno comportato lesioni permanenti più o meno gravi.
Come specificato, si tratta di un sistema di liquidazione omnicomprensivo, per evitare duplicazioni delle voci risarcibili, e si basa su punteggi attribuiti in base a una "forbice" che consente di tener conto di tutte le circostanze emerse nel caso concreto, a partire dalla qualità ed intensità del rapporto affettivo tra la persona defunta e i superstiti, fino allo sconvolgimento delle abitudini familiari per effetto del decesso (si pensi, ad esempio, ad un bambino che ha perso entrambi i genitori in un incidente stradale).