Avv. Onofrio Bona
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Divorzio congiunto

Il divorzio congiunto consiste in uno specifico procedimento civile, tramite il quale è possibile ottenere consensualmente lo scioglimento del vincolo coniugale. La principale caratteristica di questa procedura, rispetto agli altri procedimenti che hanno come obiettivo quello di conseguire una simile finalità, è rappresentata dal fatto che sono i coniugi a proporre congiuntamente la causa.

 

Prima di azionare il procedimento, marito e moglie stabiliscono concordemente e responsabilmente le condizioni che andranno a disciplinare la fine del proprio matrimonio (a titolo di esempio: assegno mantenimento per i figli, visite ai figli, assegno divorzile, la gestione dei beni comuni, ecc).

 

Tali condizioni saranno poi inserite in un ricorso che verrà depositato telematicamente in Tribunale.

 

Nel divorzio congiunto la coppia può essere rappresentata in giudizio da un unico avvocato e il procedimento si svolge secondo un iter snello, rapido ed economico.

Differenza tra separazione e divorzio

La differenza principale è che con la separazione marito e moglie diventano coniugi separati.
Questo significa che i coniugi non sono più obbligati rispettare i seguenti doveri coniugali:

 

  • vivere sotto lo stesso tetto;
  • dovere di fedeltà;
  • a collaborare nell'interesse della famiglia;
  • prestare assistenza morale e materiale all'altro.

 

Nonostante quanto sopra, a seguito della separazione si rimane formalmente sposati. Inoltre, ciascuno dei coniugi è ancora potenziale erede dell'altro.

 

Con il divorzio, invece, il matrimonio si scioglie, insomma finisce.
Occorre precisare che se il matrimonio è stato celebrato in chiesa, a venire meno sono gli effetti civili del matrimonio. In parole semplici, il vincolo coniugale cessa per lo Stato, ma non per la Chiesa. Sarà consentito procedere a nozze secondo il rito civile, e non secondo il rito religioso.

 

Altre fondamentali differenze sono le seguenti:

 

  1. i coniugi separati possono riconciliarsi: in pratica possono decidere di tornare a vivere insieme;
  2. il coniuge separato ha il diritto di ottenere un assegno di mantenimento, se è economicamente più debole. Tale assegno ha la funzione di garantire al coniuge meno abbiente il tenore di vita goduto in costanza del matrimonio. Viceversa, a seguito del divorzio, l'ex coniuge potrà ottenere il c.d. l'assegno di divorzio, che ha una funzione in parte diversa dall'assegno di mantenimento. In sostanza, per ottenerlo è necessario dimostrare che l'inferiorità economica del coniuge che lo richiede è dipesa dalla circostanza che l'altro coniuge ha potuto progredire nella carriera anche per il tramite delle rinunce fatte dal primo in ragione delle necessità familiari;
  3. a seguito del divorzio, il coniuge tenuto al versamento dell'assegno potrebbe decidere di corrisponderlo in unica soluzione. In pratica, può versare una solta volta la somma di denaro dovuta all'altro coniuge.
  4. il coniuge separato ha il diritto di percepire la pensione di reversibilità (purchè l'altro, al momento della morte, percepisse una pensione).
    La Cassazione, in materia, ha specificato che la pensione di reversibilità spetta anche se non esisteva un assegno di mantenimento. Il diritto ad ottenere la pensione di reversibilità sussiste anche nel caso di divorzio, a condizione che il ricevente fosse già titolare dell'assegno di divorzio. La reversibilità viene meno nel coso in cui il coniuge ricevente si risposa volta;
  5. il coniuge separato non ha diritto al TFR (trattamento di fine rapporto) liquidato all'altro. Tale diritto spetta, invece, all'ex coniuge, alle seguenti condizioni:
    - la sentenza di divorzio deve essere diventata definitiva cioè non più modificabile
    - il richiedente deve essere titolare dell'assegno di divorzio e non deve essersi risposato;
  6. il l coniuge superstite separato può far valere i propri diritti ereditari al fine di ottenere la quota di legittima spettante. A seguito del divorzio, viceversa, vengono meno tutti i diritti ereditari. Ciò in quanto il vincolo matrimoniale si scioglie.