Avv. Onofrio Bona
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È possibile trasferire l'azienda ai figli mentre si è ancora in vita, evitando future liti ereditarie?

La risposta è: sì, è possibile attraverso il patto di famiglia.
Prima di tutto, chiariamo di cosa si tratta.
Il patto di famiglia è un contratto disciplinato dagli articoli 768-bis e seguenti del codice civile, che consente all'imprenditore di trasferire in vita la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie a uno o più discendenti.
Quindi, ad esempio, un padre imprenditore può decidere di trasferire l'azienda a uno dei figli, oppure le quote della società a uno o più discendenti, senza attendere l'apertura della successione.
La funzione del patto di famiglia è molto importante:
consentire il passaggio generazionale dell'impresa;
dare continuità all'attività aziendale
prevenire future liti tra gli eredi.
Ed è proprio questo il punto centrale.
Nei video precedenti abbiamo visto che, nel nostro ordinamento, i patti successori sono vietati.
I patti successori, lo ricordiamo, sono quegli accordi con cui un soggetto dispone oggi della propria successione futura, oppure con cui altri soggetti si accordano su diritti ereditari relativi a una successione non ancora aperta.
La regola generale, quindi, è questa: non ci si può accordare oggi su ciò che accadrà domani con l'eredità di una persona ancora in vita.
Ebbene, il patto di famiglia rappresenta un'eccezione a questa regola.
Questo in quanto, come visto, la legge consente all'imprenditore di anticipare, in modo regolato e trasparente, il trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie ai discendenti.
Attenzione, però: non si tratta di un accordo libero e informale.
Il patto di famiglia deve rispettare regole precise, proprio perché incide sugli equilibri successori.
Ad esso, devono partecipare il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari se in quel momento si aprisse la successione.
Inoltre, i soggetti che non ricevono l'azienda o le partecipazioni, devono essere liquidati, salvo rinuncia.

 

Se il fidanzamento si rompe, chi ha promesso di restituire i soldi spesi per arredare la futura casa può poi tirarsi indietro?

La risposta è: no.
Capita spesso che, durante il fidanzamento, una coppia inizi a comprare mobili, elettrodomestici o altri beni in vista della futura convivenza o del matrimonio.
Può accadere anche che uno dei due versi le somme all'altro, che poi provvede materialmente agli acquisti.
Se poi il rapporto finisce e chi ha ricevuto quei soldi promette di restituirli, quella promessa ha un preciso valore giuridico.
E infatti la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5497 del 2026, ha ribadito che la promessa di pagamento può fondare autonomamente la domanda di restituzione.
Questo significa che il creditore (quindi, chi ha ricevuto la promessa) non è tenuto a dimostrare nel dettaglio tutto il rapporto sottostante, come se dovesse ricostruire da zero l'intera vicenda.
Sarà invece chi ha fatto la promessa a dover provare che quell'obbligo non esiste o non è valido.
Quindi il messaggio è molto chiaro: se dopo la rottura del fidanzamento si promette di restituire quelle somme, quella promessa vincola. E chi l'ha fatta non può poi liberarsene facilmente sostenendo che si trattava soltanto di spese sostenute per la coppia.

installare un registratore nell'auto del partner per provare l'infedeltà è lecito?

La risposta è no, e questa condotta può integrare persino un reato.
Molti pensano infatti che, in presenza del sospetto di un tradimento, sia consentito utilizzare qualsiasi mezzo pur di ottenere una prova.
Ma non è così.
Se si installa abusivamente un dispositivo idoneo a intercettare conversazioni tra presenti, si entra in un ambito penalmente rilevante.
E il punto più importante è questo: il reato può configurarsi già con la semplice installazione del dispositivo, anche se poi non venga registrata alcuna conversazione utile.
Quindi non conta soltanto l'uso concreto della registrazione.
Conta già il fatto di collocare abusivamente uno strumento capace di captare colloqui altrui.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione che, con la recente sentenza n. 9222 del 2026, ha chiarito che installare abusivamente un dispositivo per intercettare conversazioni integra il reato previsto dall'art. 617-bis c.p., che punisce appunto l'uso di strumenti per captare comunicazioni altrui, e questo anche se poi non si registra nulla
Inoltre, se il contenuto captato viene poi diffuso a terzi, possono aprirsi anche ulteriori profili di responsabilità.
La regola pratica è molto chiara: il sospetto di infedeltà non autorizza a violare la riservatezza dell'altro con strumenti invasivi.
Chi cerca una prova, deve usare strumenti leciti. Altrimenti rischia di trasformarsi da parte lesa a imputato.

un genitore può sospendere il pagamento del mantenimento dei figli sostenendo di vantare dei crediti nei confronti dell'altro genitore?

La risposta è no.
In questo ambito non è consentito farsi giustizia da sé.
Se esiste un provvedimento del Giudice che stabilisce un assegno di mantenimento per i figli, quel provvedimento deve essere rispettato esattamente nei tempi, nei modi e negli importi previsti.
Questo significa che il genitore obbligato non può decidere unilateralmente di trattenere somme, ridurre l'assegno o sospenderne il pagamento dicendo: "tanto l'altro genitore mi deve dei soldi".
Il mantenimento dei figli ha una funzione precisa: serve a garantire i bisogni della prole.
Proprio per questo, non può essere neutralizzato da pretese creditorie autonome esistenti tra i genitori.
Se un genitore ritiene di vantare un credito verso l'altro, dovrà farlo valere nelle sedi opportune.
Ma non potrà compensarlo da solo con quanto dovuto ai figli.
La regola pratica è quindi molto semplice: il mantenimento si paga; gli eventuali crediti tra i genitori si fanno valere separatamente.

se dopo la separazione nasce un nuovo figlio, il genitore obbligato può ottenere automaticamente una riduzione del mantenimento dovuto ai figli della precedente relazione?

La risposta è no.
La nascita di un nuovo figlio non comporta, da sola, una riduzione automatica dell'assegno di mantenimento già stabilito.
Questo perché il Giudice non può limitarsi a prendere atto del nuovo nucleo familiare, ma deve verificare se quella sopravvenienza (quindi, la nascita di un nuovo figlio) abbia davvero inciso sulla capacità economica del genitore obbligato.
In altre parole: non basta dire "ho un altro figlio, quindi devo pagare meno".
Certamente il genitore che ha avuto un nuovo figlio può chiedere al giudice una revisione dell'assegno, ma deve dimostrare che la nuova situazione ha determinato un effettivo e significativo cambiamento delle proprie condizioni economiche.
Ad esempio, la riduzione può non essere riconosciuta se la situazione economica del genitore obbligato a corrispondere il mantenimento resta sostanzialmente invariata, anche perché il nuovo o la nuova partner ha un reddito proprio e contribuisce in maniera significativa al mantenimento del nuovo nucleo familiare.
Pertanto, solo quando emerge un'incidenza concreta sull'equilibrio economico complessivo, il giudice può procedere a una nuova valutazione e, se del caso, rideterminare il contributo.
Questo principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 621 del 2026, ha chiarito che la nascita di un nuovo figlio non giustifica automaticamente la riduzione del mantenimento, ma richiede una verifica concreta dell'equilibrio economico complessivo delle parti.
In sintesi:
la nascita di un nuovo figlio è una circostanza rilevante
ma non determina automaticamente la riduzione del mantenimento
serve una prova concreta
e una decisione del giudice

quando si decide con quale genitore deve vivere un figlio, conta davvero solo l'età?

Quando si parla di affidamento e collocamento dei figli, è ancora molto diffusa l'idea secondo cui un bambino piccolo debba stare automaticamente con la madre.
Ma non è così.
La regola corretta è che non esistono automatismi fondati soltanto sull'età del minore.
L'età può certamente essere un elemento da considerare, ma non può trasformarsi in una regola fissa o in una presunzione assoluta.
Il giudice, infatti, deve sempre decidere in concreto, guardando all'interesse morale e materiale del minore.
Questo significa che occorre valutare, caso per caso:
chi è il genitore più idoneo a garantire stabilità
chi assicura una cura quotidiana adeguata
la continuità delle abitudini di vita
e il rispetto del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori
Quindi non basta dire: "il figlio è molto piccolo, quindi deve stare con la madre".
Serve invece una valutazione seria e concreta della situazione familiare.
Questo principio è stato ribadito di recente dalla Corte di Cassazione che, con l'ordinanza n. 6078 del 2026, ha chiarito che non è possibile fondare la decisione sul solo criterio della tenera età, imponendo al giudice una valutazione concreta dell'interesse del minore.
In sintesi: l'età conta, ma non è decisiva. Ciò che guida la decisione è sempre e solo l'interesse del figlio.

 

se non ci sono figli, cosa succede alla casa in comproprietà dopo la separazione o il divorzio?

Nelle Faq precedenti abbiamo chiarito un principio molto importante:
se non ci sono figli minori o figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, il Giudice non può assegnare la casa familiare a uno dei coniugi solo perché si è arrivati alla separazione o al divorzio.
Questo significa che, se l'immobile è in comproprietà, la situazione non si risolve con l'assegnazione della casa, ma richiede un accordo tra i coniugi.
Ad esempio:
vendere l'immobile a terzi e dividere il ricavato;
oppure uno dei due può acquistare la quota dell'altro.
Ma cosa succede se questo accordo non si trova?
In quel caso, l'unica strada è avviare un giudizio di divisione.
Qui il giudice, per prima cosa, verifica i diritti delle parti e le rispettive quote di proprietà.
Successivamente valuta se l'immobile possa essere diviso materialmente.
Se la divisione in natura è possibile, il bene viene frazionato
Se invece non è divisibile — oppure il frazionamento ne ridurrebbe valore o funzionalità — si procede con la vendita all'asta e con la successiva ripartizione del ricavato tra i comproprietari

se un matrimonio dura pochissimo, il coniuge economicamente più debole ha automaticamente diritto all'assegno di mantenimento?

Anzitutto occorre premettere che la breve durata del matrimonio, da sola, non basta per escludere il mantenimento.
Ma c'è un punto decisivo da tenere in considerazione: bisogna capire se tra i coniugi si sia realmente instaurata una comunione materiale e spirituale.
Cioè: se vi sia stata una vera vita matrimoniale.
Se, invece, dopo le nozze, i coniugi non hanno mai costruito una reale convivenza,
non hanno condiviso stabilmente la quotidianità;
non si è formata una vera affectio coniugalis;
e ciascuno ha continuato, in sostanza, a vivere per conto proprio.
Allora manca proprio il presupposto sostanziale su cui si fonda il diritto al mantenimento.
Questo perché l'assegno di mantenimento, nella separazione, trova la sua ragione nella continuità dell'assistenza materiale maturata durante il rapporto coniugale.
Ma se quella comunione di vita, in concreto, non è mai nata, non si può pretendere che l'obbligo di assistenza sorga per la prima volta proprio al momento della separazione.
Quindi attenzione: non è la sola brevità del matrimonio a contare, ma il fatto che sia mancata una vera vita coniugale.
E quando questa manca, l'assegno di mantenimento può essere escluso.
Questo principio è confermato da una recente sentenza della Cassazione (in particolare la n. 9207/ 2025)

nel giudizio di separazione o di divorzio giudiziale si possono regolare anche tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi?

La risposta è no.
E faccio subito alcuni esempi pratici.
Nel procedimento di separazione o di divorzio giudiziale un coniuge non può chiedere al giudice di condannare il partner a rimborsare, ad esempio,
metà delle rate di un mutuo o di un finanziamento cointestato.
Non si può neppure chiedere, nello stesso giudizio, la restituzione di somme prelevate da un conto cointestato;
E ancora: non è quella la sede per ottenere il rimborso delle spese di ristrutturazione sostenute su un immobile intestato all'altro coniuge, o per domandare la divisione della casa in comproprietà.
Per tutte queste questioni occorre, se ne ricorrono i presupposti, promuovere una causa civile autonoma.
Questo perché nei giudizi di separazione e di divorzio giudiziale il tribunale può decidere solo sulle questioni strettamente collegate alla crisi familiare,
Ad esempio:
l'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario dei figli;
il contributo al mantenimento dei figli,
l'assegno di mantenimento;
oppure l'assegno divorzile.
Tutto il resto, se riguarda rapporti patrimoniali autonomi tra i coniugi, resta fuori da quel processo.
Attenzione, però, a un aspetto molto importante.
Questa preclusione non vale nei procedimenti consensuali.
Nella separazione consensuale e nel divorzio congiunto, infatti, le parti possono regolare liberamente anche aspetti patrimoniali ulteriori, compresi trasferimenti, attribuzioni economiche e sistemazioni complessive dei loro rapporti.
In sintesi: nei procedimenti separazione e divorzio, di natura giudiziale, il giudice decide solo ciò che è essenziale alla crisi familiare; nei procedimenti di natura consensuale, invece, i coniugi possono disciplinare anche molto di più.

la convivenza sotto lo stesso tetto, dopo la separazione, impedisce di attivare il procedimento di divorzio?

La risposta è no.
Molto spesso, dopo la separazione, i coniugi continuano a vivere nella stessa casa non perché si siano riconciliati, ma per ragioni economiche, organizzative o familiari.
Ebbene, questo dato, da solo, non basta a dimostrare che la separazione si sia interrotta o che sia venuta meno la possibilità di chiedere il divorzio.
Perché vi sia una vera riconciliazione, infatti, non è sufficiente la semplice coabitazione.
Occorre invece che vi sia un effettivo ripristino della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, cioè la ripresa concreta del progetto di vita comune, della condivisione affettiva e della volontà di ricostruire il rapporto matrimoniale.
Quindi, se due coniugi separati continuano a vivere nella stessa abitazione, ma dormono in stanze separate, conducono vite distinte e, in generale, il clima resta conflittuale, non si può parlare di riconciliazione.
In questi casi, la convivenza è solo forzata.
E proprio per questo non incide sulla possibilità di ottenere il divorzio.
Il punto quindi è molto chiaro: non conta soltanto stare sotto lo stesso tetto, ma capire se sia davvero rinata la vita coniugale.
Se questo non è accaduto, l'attivazione del procedimento di divorzio resta possibile.

nei procedimenti di separazione o divorzio, i coniugi devono sempre presentarsi personalmente in udienza?

La risposta è: no, non sempre.
In proposito, occorre fare una distinzione molto importante, poichè vi sono casi in cui la presenza personale dei coniugi non è necessaria, ed altri in cui invece è espressamente richiesta dalla legge.
Partiamo dai casi in cui la comparizione personale non essere necessaria.
Il primo è quello dei procedimenti consensuali (divorzio o separazione) promossi con domanda congiunta. In questi casi la legge prevede che, se le parti per il tramite dei propri avvocati lo richiedono, l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte.
Il secondo caso è quello della negoziazione assistita.
In questa ipotesi, i coniugi raggiungono l'accordo di separazione o di divorzio con l'assistenza degli avvocati, ma senza instaurare un procedimento davanti al Giudice della separazione o del divorzio.
Proprio per questo, non è prevista un'udienza in Tribunale e, di conseguenza, non è richiesta la comparizione personale dei coniugi davanti al giudice.
Diverso è invece il caso della separazione giudiziale e del divorzio giudiziale.
In queste ipotesi, la presenza personale dei coniugi alla prima udienza è normalmente richiesta.
Si tratta infatti di un passaggio centrale del procedimento, nel quale il Giudice ascolta le parti, anche separatamente, ed emette i provvedimenti previsti dalla legge.
Per questo motivo, la comparizione personale non può essere liberamente evitata, salvo situazioni particolari e adeguatamente giustificate.

 

se muore il convivente proprietario, l'altro può restare nella casa?

La risposta è sì, ma entro limiti precisi.
Nelle convivenze di fatto, il partner superstite non viene equiparato automaticamente al coniuge sotto tutti i profili successori.
Tuttavia, la legge gli riconosce una tutela specifica con riferimento alla casa di comune residenza.
In particolare, in caso di morte del proprietario, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella casa per un certo periodo di tempo.
La durata varia in base ai casi, ma la legge fissa criteri precisi:
di regola, per due anni;
oppure per un periodo pari alla convivenza, se superiore a due anni;
comunque entro un limite massimo;
con una tutela più ampia in presenza di figli minori o disabili del convivente superstite.
Ma attenzione.
Questo diritto viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa, oppure se contrae matrimonio, unione civile o una nuova convivenza di fatto.
In sintesi: il convivente superstite può restare nella casa di comune residenza, ma solo per il tempo e alle condizioni stabilite dalla legge.

quello che è stato deciso nella separazione o nel divorzio resta uguale per sempre?

La risposta è no.
Le condizioni fissate nell'ambito di un giudizio separazione o di divorzio non sono immutabili.
Se cambiano in modo rilevante le circostanze esistenti al momento della pronuncia della separazione o del divorzio, ciascuna delle parti può chiedere al giudice una revisione delle condizioni economiche e personali già stabilite.
Questo vale, ad esempio, quando intervengono:
variazioni significative del reddito;
nuovi bisogni dei figli;
cambiamenti nei tempi di permanenza dei minori presso i genitori;
oppure nuove circostanze che incidono sull'equilibrio complessivo dei rapporti.
È importante però chiarire che la modifica non è automatica.
Occorre sempre rivolgersi al giudice e dimostrare che il mutamento sopravvenuto sia reale, serio e rilevante.
Il principio, quindi, è molto semplice: le decisioni del giudice sono vincolanti, ma possono essere adattate quando la vita concreta della famiglia cambia.

se una coppia non sposata trasferisce un immobile o una quota di casa tra conviventi, si applicano le stesse agevolazioni fiscali previste per separazione e divorzio

La risposta è no.
Come abbiamo visto nei video precedenti, la legge prevede importanti agevolazioni fiscali per gli atti e i trasferimenti effettuati in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio.
In concreto, questi atti sono esenti da imposta di registro, imposta di bollo e da ogni altra tassa.
Si tratta quindi di un regime speciale, pensato per regolare la crisi del matrimonio, e che purtroppo non può essere esteso automaticamente alle coppie non sposate.
A chiarire questo aspetto è stata l'Agenzia delle Entrate che, con una propria circolare, ha precisato che tali benefici fiscali non si applicano ai trasferimenti immobiliari avvenuti tra conviventi, nemmeno per analogia.
Questo dunque significa che, se due conviventi — o ex conviventi — decidono di trasferire una quota di immobile dall'uno all'altro, non possono beneficiare, dell'esenzione fiscale prevista per i coniugi.
Di conseguenza, il trasferimento immobiliare tra conviventi, anche se collegato a un procedimento promosso davanti al Tribunale per la regolamentazione dei rapporti riguardanti i figli, sconta la fiscalità ordinaria: pagamento dell'imposta di registro, oppure IVA se dovuta, oltre alle imposte ipotecaria e catastale, a seconda dei casi

un genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale può ereditare dal figlio?

La risposta è: dipende dai casi.
La legge prevede infatti che la decadenza dalla responsabilità genitoriale possa avere conseguenze anche sul piano successorio.
In alcune situazioni particolarmente gravi — ad esempio quando la decadenza è stata dichiarata per fatti molto gravi nei confronti del figlio, come maltrattamenti, abusi o gravi violazioni dei doveri genitoriali — il genitore può essere considerato indegno a succedere.
In questi casi, quindi, viene escluso dall'eredità.
Esiste però anche un'altra ipotesi.
L'articolo 448-bis del codice civile stabilisce che il figlio può comunque escludere dalla propria successione il genitore nei cui confronti sia stata pronunciata la decadenza dalla responsabilità genitoriale, anche quando i fatti che hanno portato alla decadenza NON integrano i casi di indegnità previsti dalla legge.
Questo significa che la legge riconosce al figlio la possibilità di non attribuire alcuna quota ereditaria al genitore che abbia gravemente violato i propri doveri genitoriali.
C'è poi un altro aspetto importante.
Il genitore decaduto dalla responsabilità genitoriale perde anche il diritto di chiedere gli alimenti al figlio in caso di bisogno

chi dona un bene può poi riprenderselo per ingratitudine del donatario?

La risposta è sì, ma solo in casi particolari.
La donazione, in linea generale, è un atto stabile.
Tuttavia, la legge consente la revocazione per ingratitudine quando il donatario tiene comportamenti particolarmente gravi nei confronti del donante, con la conseguenza, in queste ipotesi, che il bene donato deve essere restituito al donante.
Ma attenzione, non basta, quindi, una semplice lite familiare o un rapporto deteriorato.
Occorre invece una condotta di gravità tale da giustificare la rimozione dell'effetto liberale già prodotto dall'atto di donazione.
L'art. 801 del codice civile indica, a questo riguardo, i casi in cui la donazione può essere revocata per ingratitudine.
In particolare, ciò accade quando il donatario:
commette omicidio o tentato omicidio del donante, oppure calunnia o falsa testimonianza nei suoi confronti;

 

tiene comportamenti che ledono in modo grave e durevole l'onore, il decoro o la reputazione del donante, manifestando un disprezzo incompatibile con il dovere di gratitudine;
arreca un grave danno, di natura dolosa, al patrimonio del donante;
rifiuta di prestare gli alimenti al donante che si trovi in stato di bisogno.
È importante chiarire, però, che la revocazione della donazione per ingratitudine non opera automaticamente.
Occorre ovviamente promuovere un procedimento civile, nell'ambito del quale sarà il giudice a verificare se la condotta del donatario integri davvero una causa di ingratitudine rilevante.
Il termine per proporre la domanda è di un anno dal momento in cui il donante apprende l'evento. Se il donante è deceduto, l'azione spetta agli eredi, con decorrenza dalla data del decesso.

che differenza c'è tra testamento pubblico e testamento olografo?

Il testamento olografo, come abbiamo visto nei video precedenti, è quello scritto interamente a mano, datato e firmato dal testatore.
Il testamento pubblico, invece, viene ricevuto dal notaio alla presenza di testimoni.
Questo significa che nel testamento pubblico il testatore dichiara la propria volontà al notaio, il quale a propria volta la traduce in atto scritto, la legge al testatore e la sottoscrive insieme alle altre persone presenti.
La differenza pratica tra le due forme di testamento è rilevante.
Il testamento olografo è più semplice e immediato, ma presenta maggiori rischi di:
smarrimento;
contestazioni sulla autenticità;
errori formali.
Il testamento pubblico, invece, offre maggiori garanzie sotto il profilo della validità formale, della conservazione e della certezza del contenuto.
Ciò non significa, però, che uno sia sempre migliore dell'altro.
La scelta da compiere dipende dal tipo di patrimonio, dalla complessità delle disposizioni e dall'esigenza di ridurre future contestazioni tra gli eredi.

si può diventare eredi anche senza firmare un'accettazione formale ?

La risposta è sì.
Nel nostro ordinamento, l'eredità può essere accettata non solo in modo espresso, ma anche tacitamente.
Ma cosa significa, in concreto, accettazione tacita?
Significa che il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede.
Pensiamo, ad esempio, a casi come questi:
vendere un bene ereditario;
disporre del denaro del defunto come se fosse già proprio;
agire in giudizio come erede per far valere diritti facenti parte dell'asse ereditario.
In queste ipotesi, anche se manca una dichiarazione formale di accettazione, il comportamento tenuto vale comunque come accettazione dell'eredità.
E la conseguenza è molto rilevante.
Una volta intervenuta l'accettazione tacita, non sarà più possibile rinunciare successivamente all'eredità.
In sintesi: si può diventare eredi anche senza una dichiarazione espressa, quando si compiono atti incompatibili con la volontà di rinunciare.

se rinuncio all'eredità, evito anche i debiti del defunto?

La risposta è sì.
Rinunciare all'eredità significa dichiarare di non voler acquistare né i beni né i debiti del defunto.
In altre parole, chi rinuncia viene considerato come se non fosse mai stato erede.
Questo aspetto è molto importante soprattutto quando il patrimonio ereditario presenta passività (posizioni debitorie) rilevanti.
In questi casi, la rinuncia può rappresentare uno strumento di tutela patrimoniale molto utile.
Ma attenzione a un punto essenziale.
La rinuncia non può essere fatta in modo informale o semplicemente a parole.
Deve essere effettuata con una dichiarazione formale, ricevuta dal cancelliere del tribunale competente oppure da un notaio, e poi inserita nel registro delle successioni.
Va anche chiarito che la rinuncia è possibile solo se il chiamato non ha già compiuto atti che presuppongono la volontà di accettare l'eredità.

la casa familiare assegnata a un genitore resta sua per sempre?

L'assegnazione della casa familiare non attribuisce una proprietà definitiva sull'immobile, ma un diritto di godimento collegato alla tutela dei figli.
Questo è il punto centrale.
La casa viene assegnata, infatti, non per favorire uno dei due genitori, ma per garantire ai figli la continuità del proprio ambiente di vita.
Proprio per questo motivo, il diritto di godimento della casa familiare può venir meno.
In particolare, ciò accade quando:
i figli cessano di convivere stabilmente con il genitore collocatario;
i figli raggiungono l'autosufficienza economica;
oppure vengono meno i presupposti che avevano giustificato l'assegnazione, a seguito di un cambiamento della situazione familiare (ad esempio quando i figli iniziano a vivere o ad essere gestiti prevalentemente dal genitore non collocatario e si chiede al giudice di prenderne atto).
Ne consegue che l'assegnazione non è immutabile.
Se la situazione familiare cambia, anche il coniuge non assegnatario può chiedere al giudice la revoca del provvedimento.
In sintesi: la casa familiare non resta assegnata per sempre, ma solo finché esiste l'interesse dei figli che giustifica tale tutela

due coniugi possono sempre chiedere le agevolazioni "prima casa" quando acquistano un immobile?

La risposta è: no, non sempre.
Anzitutto è bene chiarire in cosa consiste l'agevolazione prima casa.
Si tratta, come noto, di un beneficio fiscale che consente di ridurre in modo significativo le imposte dovute al momento dell'acquisto di un immobile destinato ad abitazione principale.
In particolare, quando l'immobile è acquistato da un privato, l'imposta di registro si applica nella misura agevolata del 2% sul valore catastale dell'immobile.
Ma attenzione: la legge (in particolare l'art. 1 del DPR n. 131/1986), individua due ipotesi principali di esclusione dal beneficio.
Vediamole in modo chiaro.
L'agevolazione non spetta se uno dei coniugi è già proprietario, anche in comunione, di un'altra abitazione situata nello stesso Comune in cui si trova l'immobile che si intende acquistare, anche se quell'immobile è stato a suo tempo acquistato senza agevolazioni.
Il beneficio è escluso anche quando uno dei due coniugi ha già acquistato, in qualunque parte d'Italia, un altro immobile con le agevolazioni "prima casa", anche solo per una quota o mediante diritti reali minori come l'usufrutto o nuda proprietà
In entrambe le ipotesi, quindi il beneficio non spetta, a prescindere dalle intenzioni future dell'acquirente.
E attenzione alle conseguenze pratiche.
Se ricorre anche una sola delle condizioni di esclusione appena viste, l'atto di acquisto non beneficia più dell'aliquota agevolata del 2%, ma viene tassato con l'aliquota ordinaria del 9% dell'imposta di registro, con un impatto economico immediato e tutt'altro che trascurabile.

dopo la separazione posso sospendere il pagamento di un finanziamento cointestato?

La risposta è no.
La separazione non consente di sospendere unilateralmente il pagamento di un mutuo o di un finanziamento cointestato.
Nei confronti della banca, infatti, i coniugi restano obbligati in solido: questo significa che l'omesso pagamento delle rate da parte di uno dei coniugi produce effetti anche sull'altro, con le seguenti conseguenze:
applicazione di interessi di mora;
segnalazioni nelle banche dati creditizie;
avvio di azioni di recupero da parte della banca.
La separazione, infatti, non modifica i rapporti contrattuali con i terzi.
Ma cosa si può fare, allora, in concreto?
Occorre distinguere due piani diversi: i rapporti con la banca e i rapporti tra i coniugi.
ߑ Nei rapporti con la banca, la separazione non produce alcun effetto.
È possibile, in questo contesto, solo:
chiedere una rinegoziazione o una ristrutturazione del debito;
proporre un accollo a carico dell'altro coniuge, ma solo con il consenso espresso della banca;
valutare una surroga, una sostituzione o l'estinzione del finanziamento, anche tramite la vendita del bene.

 

ɰߑ Nei rapporti interni tra i coniugi, invece, la situazione è diversa, ma con limiti precisi.
Nel giudizio di separazione:
non è possibile ottenere la condanna dell'altro coniuge al pagamento delle rate;

 

se uno ha pagato più della propria quota, il rimborso va richiesto, solo se ne ricorrono i presupposti, con una causa civile ordinaria, distinta dal procedimento di separazione.

è possibile accordarsi oggi su chi erediterà domani?

La risposta è: no.
Nel nostro ordinamento vige un divieto molto chiaro: i patti successori sono nulli.
A stabilirlo è l'art. 458 del codice civile, che vieta qualsiasi accordo con cui:
– si dispone della propria successione futura;
– si trasferiscono diritti su un'eredità non ancora aperta;
– oppure si rinuncia anticipatamente a diritti ereditari.
Ma cosa sono, in concreto, i patti successori?
La legge ne individua tre tipi, tutti vietati:
patti istitutivi - Sono quelli con cui una persona si impegna, tramite un contratto, a nominare qualcuno come proprio erede. In sostanza, è un testamento fatto per accordo: ed è proprio questo che la legge non consente;
patti dispositivi - Si hanno quando un soggetto dispone, tra vivi, di diritti che potrebbe acquisire solo in futuro, all'apertura di una successione. Ad esempio, vendere oggi l'eredità di un genitore ancora in vita;
patti abdicativi - Rientrano in questa categoria gli accordi con cui si rinuncia anticipatamente a diritti successori futuri, compresa la rinuncia preventiva ai diritti dei legittimari.
La ragione principale di tale divieto risiede nel fatto di voler tutelare, nella sua massima estensione, il principio della libertà testamentaria, secondo cui la volontà del testatore resta sempre libera e può essere modificata in qualsiasi momento, fino al suo ultimo istante di vita.
Nessuno può essere vincolato oggi a ciò che deciderà domani.
E infatti la successione può avvenire solo: – per legge, – oppure per testamento. Non esiste una successione "contrattuale".

con la separazione dei coniugi, la comunione legale dei beni si scioglie automaticamente?

La risposta è sì.
Nel caso di separazione consensuale, la comunione legale si scioglie dal momento in cui il Tribunale emette la sentenza con cui omologa l'accordo raggiunto tra i coniugi.
Se invece si tratta di separazione giudiziale, lo scioglimento avviene già a seguito della prima udienza, e in particolare quando il Giudice emette il provvedimento con cui autorizza i coniugi a vivere separati.
Tale provvedimento viene poi comunicato all'ufficiale di stato civile, che provvede ad annotare formalmente lo scioglimento della comunione.
Da quel momento, la comunione legale pertanto cessa e tutti i beni acquistati successivamente dai coniugi non entrano più in comunione, ma restano personali.
In sintesi: la separazione produce effetti patrimoniali immediati, anche se il procedimento non è ancora concluso.

posso versare l'assegno di mantenimento direttamente ad un figlio maggiorenne, anche se nel provvedimento di separazione/divorzio era previsto il pagamento al genitore collocatario?

Questa è una domanda che mi viene fatta spesso, soprattutto nei casi in cui sono presenti i figli maggiorenni, magari universitari o fuori sede.
La risposta, però, è molto chiara: No, un genitore non può decidere unilateralmente di pagare l'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne.
Infatti, se il provvedimento di separazione o divorzio stabilisce che l'assegno di mantenimento debba essere versato ad un genitore, quest'ultimo è l'unico soggetto legittimato a riceverlo.
Questo quindi significa che il genitore tenuto a pagare il mantenimento non può cambiare il destinatario del pagamento di sua iniziativa, nemmeno se i figli sono maggiorenni e nemmeno se quei soldi servono direttamente a loro.
La Corte di Cassazione in questo ambito ho più volte chiarito il principio secondo cui: senza una modifica delle condizioni stabilite dal giudice, il pagamento fatto a un soggetto diverso non è considerato valido adempimento.
E attenzione, perché qui il rischio è molto concreto.
Una recente sentenza, emessa il 7 novembre 2025 dalla Corte d'Appello di Catania, ha affrontato proprio questo caso.
Un genitore aveva versato l'assegno direttamente ai figli maggiorenni, facendosi addirittura rilasciare le quietanze dagli stessi figli.
La Corte ha stabilito che quelle quietanze non liberano comunque il genitore obbligato, perché i figli, in assenza di un provvedimento del giudice, non sono i creditori dell'assegno di mantenimento
Il risultato?
Il genitore che aveva già pagato, è stato costretto a pagare una seconda volta gli stessi importi.
Il consiglio pratico da seguire quindi, in questi casi, è molto semplice: se si vuole pagare direttamente ai figli maggiorenni, è necessario prima richiedere una modifica del provvedimento di separazione o di divorzio.

l'assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli incide sull'assegno di mantenimento?

La risposta è sì.
L'art. 337-sexies del codice civile stabilisce infatti che "dell'assegnazione della casa familiare il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori".
Ma cosa significa questo in concreto?
Significa che la casa assegnata al genitore collocatario dei figli non costituisce un beneficio "neutro", ma ha un valore economico preciso.
Questo vale soprattutto quando:
l'immobile è in comproprietà tra i coniugi,

 

oppure è di proprietà esclusiva del genitore non assegnatario,

 

e, magari, su quell'immobile grava ancora un mutuo.
In questi casi, l'assegnazione della casa al genitore collocatario dei figli si configura come una vera e propria forma di mantenimento indiretto.
In altre parole: il genitore che vive con i figli ottiene un vantaggio economico concreto, e questo vantaggio viene necessariamente considerato nel calcolo dell'assegno di mantenimento.
Per questo motivo:
l'assegno può essere ridotto,

 

oppure parametrato diversamente, proprio perché una parte del contributo al mantenimento dei figli è già garantita attraverso la disponibilità della casa familiare.

in caso di separazione, come si divide l'assegno unico per i figli?

La regola di base è molto chiara.
La legge prevede che l'assegno unico venga ripartito al 50% tra i due genitori, anche se separati o divorziati.
Ma questa non è l'unica possibilità.
Se i genitori raggiungono un accordo nell'ambito di un procedimento di separazione consensuale e di divorzio congiunto possono stabilire che l'assegno venga percepito interamente da uno solo di essi.
Se invece manca l'accordo, la decisione non spetta all'INPS, ma al Giudice, che valuta la situazione nel procedimento di separazione o divorzio giudiziale.
Questo principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione, mediante la recente ordinanza n. 4672 del 2025.
È importante chiarire, però, che se l'assegno unico viene attribuito interamente a uno dei genitori, di questa circostanza si terrà conto nella determinazione dell'assegno di mantenimento dovuto dall'altro genitore per i figli.

chi ha confermato un testamento nullo può poi impugnarlo?

La risposta è no.
L'articolo 590 del codice civile stabilisce un principio molto chiaro, vale dire:
"chi, pur conoscendo la causa di nullità del testamento, decide comunque di accettarne o eseguirne le disposizioni, non può successivamente impugnarlo".
La conferma di un testamento nullo si verifica, pertanto, quando un soggetto:
è consapevole del vizio che rende nullo il testamento;

 

e, nonostante ciò, accetta volontariamente le disposizioni in esso contenute oppure le esegue.
In queste ipotesi, le conseguenze sono chiare:
si perde il diritto di far valere la nullità
non è più possibile impugnare il testamento in un momento successivo

in quali casi può essere impugnato un testamento?

Quando si contesta un testamento, è fondamentale sapere che il nostro ordinamento distingue due grandi categorie di invalidità: la nullità e l'annullabilità (da sottolineare in blu nel reel)
La nullità ricorre nei casi più gravi.
Un testamento nullo è considerato come se non fosse mai esistito: per questo motivo può essere impugnato in ogni momento, anche a distanza di molti anni, senza alcun limite temporale
Rientrano tra i casi di nullità:
la mancanza dell'autografia nel testamento olografo, poiché esso deve essere scritto integralmente di pugno dal testatore, con penna o matita, senza l'uso di mezzi meccanici né l'intervento materiale di terzi;
la mancanza della sottoscrizione del testatore;
disposizioni incomprensibili, contraddittorie o impossibili da eseguire;
disposizioni illecite, cioè contrarie alla legge;
disposizioni che non consentono di individuare i beneficiari;
il testamento redatto sotto violenza fisica.
L'annullabilità ricorre invece nei casi ritenuti dalla legge meno gravi.
In queste ipotesi, il testamento produce effetti, ma può essere reso inefficace solo su domanda di chi ha interesse AD IMPUGNARLO ed entro precisi limiti di tempo: in particolare l'azione di annullamento deve essere esercitata entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie
Rientrano tra i casi di annullabilità:
la mancanza o incompletezza della data nel testamento olografo;
l'incapacità di intendere e di volere del testatore al momento della redazione;
i vizi della volontà, come: errore, violenza morale, dolo (cioè l'inganno che ha condizionato la volontà del testatore).

è possibile redigere un testamento senza il supporto di un notaio?

La risposta è si.
Il nostro ordinamento offre questa possibilità attraverso la forma del testamento olografo.
Si tratta, in sostanza, di una scheda testamentaria che consente a chiunque, purché capace di intendere e di volere, di disporre delle proprie ultime volontà con un atto privato, che non richiede appunto l'intervento immediato di un notaio.
Basta una penna, un foglio e la piena volontà del testatore.
Secondo l'art. 602 del codice civile, affinché il testamento olografo sia valido, deve essere:
interamente scritto a mano dal testatore;
datato (quindi contenere giorno, mese e anno);
firmato dal testatore stesso, in calce al documento
L'assenza di anche uno solo uno di questi requisiti — ad esempio se viene scritto al computer e non a mano — determina una causa di invalidità del testamento.
Il testamento olografo può essere conservato dal testatore, oppure affidato in custodia ad una persona di fiducia dello stesso; ma esiste l'opzione — generalmente consigliata — di depositarlo presso un notaio o un avvocato, per ridurre il rischio di smarrimento, alterazione o occultamento.
Nel caso di deposito, il testamento va consegnato in busta chiusa: ciò garantisce riservatezza e sicurezza fino all'apertura della successione.

casa familiare e arredi: cosa può portare via il coniuge che lascia l'abitazione?

Quando una coppia si separa, la casa familiare non è l'unico tema delicato che viene in rilievo: un aspetto altrettanto rilevante è quello dei mobili e degli arredi presenti nell'appartamento.
La domanda che sorge spontanea sul punto è: A chi spettano questi beni? E cosa può portare via il coniuge che lascia la casa coniugale?
Bisogna chiarire innanzitutto che, mediante il provvedimento di assegnazione della casa familiare disposto dal Giudice in favore del genitore collocatario dei figli, non viene assegnato solo l'immobile, ma anche gli arredi e gli elettrodomestici necessari a garantire l'habitat domestico dei minori, habitat che deve rimanere il più possibile invariato.
Parliamo, quindi, di beni essenziali come letti, armadi, tavolo, sedie, frigorifero, lavatrice, lavastoviglie, e tutto ciò che serve per assicurare continuità alla vita quotidiana nella casa.
Il coniuge che lascia l'abitazione potrà portare con sé i suoi beni personali e quelli non indispensabili alla vita della famiglia, come abiti, effetti personali e oggetti propri.
Tuttavia — ed è questo un punto importante — i coniugi possono accordarsi preventivamente, redigendo un inventario dettagliato dei beni e decidendo insieme quali potranno essere asportati da chi esce di casa.
Si tratta di una soluzione efficace per prevenire contestazioni o liti successive.
Se manca l'accordo, sarà il giudice a valutare e decidere, anche sulla base delle prove disponibili.

chi eredita quando muore una persona senza lasciare figli? e che ruolo hanno fratelli e sorelle?

Quando una persona muore senza lasciare testamento, si applica la successione legittima.
In questo caso è la legge a stabilire chi viene chiamato per primo ad ereditare. Si segue quindi un ordine ben preciso: prima il coniuge, poi i figli, poi i genitori del defunto; solo in mancanza di questa categoria di soggetti, subentrano i fratelli e le sorelle.
E' importante precisare che, anche se i fratelli e le sorelle possono essere chiamati all'eredità, non sono come legittimari. Non rientrano quindi tra quei soggetti (come ad esempio i figli e il coniuge del defunto) ai quali la legge riserva comunque una quota, anche in presenza di un testamento. Questo significa che la persona che fa testamento può anche decidere di escludere del tutto fratelli e sorelle dall'eredità, e tale scelta non può essere contestata come lesione di legittima.

 

acquisti una casa donata? ecco cosa cambia con la nuova riforma

Il 26 novembre 2025 è stato approvato in via definitiva il DDL Semplificazioni, che ha introdotto, tra le altre cose, una modifica fondamentale riguardo la vendita degli immobili ricevuti per donazione.
Anzitutto occorre premettere che quando si parla di donazione i soggetti coinvolti sono due: il donante (cioè chi trasferisce gratuitamente il bene) e il donatario (ossia chi lo riceve)
Ebbene, prima della riforma, quando un persona donava, in vita, un immobile ad un soggetto, alla morte del donante, un legittimario (per esempio un figlio o il coniuge del donante) che riteneva lesa la propria quota di legittima, poteva chiedere (in presenza di determinati presupposti) la restituzione di quello stesso immobile. Tale richiesta poteva essere rivolta non solo al donatario originario, ma anche chi, nel frattempo, aveva da lui acquistato quell'immobile a titolo oneroso (cioè pagando un somma di denaro)
Questo scenario generava grande incertezza, in quanto chi comprava una "casa donata" rischiava di perderla anche dopo anni, con evidenti ripercussioni sulla vendibilità e sulla possibilità di ottenere mutui garantiti su tali immobili.
Con l'approvazione del DDL, è stata modificata la disciplina degli artt. 561 e 563 c.c.
In concreto: il legittimario (un figlio o il coniuge del defunto) non potrà più pretendere la restituzione dell'immobile da chi lo abbia acquistato a titolo oneroso dal donatario.
Occorre precisare che, in questo caso, la tutela del legittimario non scompare, ma cambia natura: quindi non si può richiedere la restituzione dell'immobile, ma si ha comunque diritto ad un'indennità in denaro nei confronti del donatario (o, in casi particolari, dell'eventuale avente causa a titolo gratuito) per compensare la lesione della quota di legittima.
Le conseguenze pratiche di tale riforma sono quindi le seguenti:
l'acquirente che compra oggi un immobile già donato può stare ragionevolmente tranquillo: la sua proprietà è stabile e non è più soggetta a rischio di restituzione in favore di eredi legittimari.
Il mercato immobiliare di beni di provenienza donativa — compra-vendita, mutui, garanzie, finanza immobiliare — acquista maggiore certezza e fluidità.

se sono sposata in comunione dei beni, quello che eredito o ricevo in donazione va diviso con il mio coniuge?

Prima di tutto, va fatta una premessa necessaria.
La comunione legale dei beni è il regime patrimoniale che si applica automaticamente al matrimonio, se i coniugi non scelgono diversamente.
In questo regime, i beni acquistati durante il matrimonio diventano automaticamente di proprietà comune di entrambi i coniugi, in parti uguali, indipendentemente da chi li abbia materialmente pagati.
Ma attenzione: non tutto ciò che si acquista o si riceve durante il matrimonio diventa di proprietà comune.
L'art. 179 del codice civile elenca infatti i beni che restano personali, e tra questi rientrano anche:
✔ i beni ricevuti per successione ereditaria
✔ i beni ricevuti tramite donazione
Quindi, se, durante il matrimonio, un coniuge riceve una somma di denaro o un immobile tramite una successione o una donazione, questo bene non entra automaticamente nella comunione e resta pertanto di proprietà esclusiva del beneficiario
Va tuttavia considerato un aspetto importante: se nell'atto di donazione o nel testamento viene espressamente indicato che il bene è attribuito ad entrambi i coniugi, allora esso diventa comune.

in caso di divorzio, l'ex coniuge può avere diritto a una parte del TFR dell'altro?

La risposta è: sì — ma solo se sono soddisfatte alcune condizioni ben precise.
Secondo l'articolo 12-bis della legge sul divorzio (la n. 898/1970), il coniuge divorziato può ottenere una quota del TFR che matura per l'ex partner — a patto che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro di quest'ultimo:
sia stata emessa la sentenza di divorzio;
l'ex coniuge che richiede tale quota risulti titolare di un assegno divorzile periodico; con la conseguenza che, se nel procedimento di divorzio è stato concordato il pagamento in un'unica soluzione dell'assegno (cosiddetto versamento una tantum), la quota di TFR non spetta;
l'ex coniuge che richiede tale quota non sia convolato a nuove nozze;
E' bene quindi chiarire che il momento del trasferimento del TFR è cruciale: infatti, se avvenuto prima dell'avvio della causa di divorzio, il diritto alla relativa quota in favore del coniuge richiedente è escluso.
L'ex coniuge ha diritto a una percentuale, pari al 40% del TFR maturato in relazione agli anni di lavoro svolti durante il matrimonio
Infine, vi è da rilevare che se il TFR viene versato, da parte del soggetto che ne matura il diritto, in un fondo pensione complementare — e non percepito quindi come somma liquida — la quota per l'ex coniuge può essere esclusa.
In sintesi
Il TFR può spettare all'ex coniuge solo in presenza di:
divorzio, non separazione;
assegno divorzile periodico;
assenza di nuove nozze;
maturazione del TFR dopo la domanda di divorzio.
Se tutte le condizioni si verificano, l'ex coniuge può chiedere una quota — di solito il 40% — del trattamento di fine rapporto maturato per gli anni passati insieme all'ex partner

il minore può essere ascoltato nei procedimenti di separazione e divorzio?

La risposta è sì.
Nei procedimenti che riguardano i figli, l'ascolto non è una formalità: è un adempimento essenziale del processo.
La Cassazione (con l'ordinanza n. 25555/2025) ha ribadito che l'ascolto del minore capace di discernimento è un adempimento imprescindibile, e la sua omissione può determinare la nullità del provvedimento, perché priva il giudice di un elemento fondamentale: appunto la voce del minore.
L'articolo 473-bis.4 del codice di procedura civile stabilisce che il minore deve essere ascoltato se ha compiuto dodici anni e anche di età inferiore, se giudicato capace di discernimento.
Il giudice inoltre, nel valutare quanto il minore esprime, tiene conto della sua età, del suo grado di maturità e della sua capacità di comprendere il contesto in cui si svolge il procedimento.
L'audizione del minore può tuttavia essere esclusa, ma solo in casi specifici e in particolare solo se:
l'ascolto è contrario all'interesse del minore o è manifestamente superfluo,
il minore è impossibilitato fisicamente o psicologicamente,
il minore non vuole essere ascoltato.
L'ascolto deve svolgersi:
in un ambiente idoneo e rispettoso dell'età del minore
tenendo conto dei suoi impegni scolastici
con una preventiva informazione sul significato del procedimento
con videoregistrazione obbligatoria (salvo impedimenti tecnici)
In conclusione, l'ascolto del minore nei procedimenti di separazione e divorzio non è un passaggio marginale, ma un vero diritto del minore. La sua voce deve essere accolta e considerata, e la sua omissione può invalidare l'intero provvedimento. La decisione del giudice, quindi, non può prescindere dal suo necessario coinvolgimento.

in caso di scioglimento di un'unione civile, l'assegno segue le stesse regole del divorzio?

La risposta è sì.
L'unione civile, com'è noto, è un istituto giuridico introdotto con la Legge n. 76 del 2016 (conosciuta come Legge Cirinnà), che riconosce e disciplina l'unione tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.
E proprio come accade nel matrimonio, anche quando l'unione civile si scioglie possono sorgere temi economici rilevanti, tra cui l'assegno.
A questo punto la domanda è: come decide il giudice?
Ebbene, la Cassazione, con l'ordinanza n. 25495/2025, ha chiarito che relativamente allo scioglimento dell'unione civile si seguono gli stessi criteri previsti per l'assegno divorzile.
Ciò significa che il Giudice deve valutare l'intera storia della coppia, non solo la fase successiva all'unione, ma anche quella precedente — compresa l'eventuale convivenza e il contributo dato da ciascuno alla vita comune.
L'assegno può essere riconosciuto con due funzioni:
Assistenziale, se uno dei due non ha mezzi adeguati per mantenere un tenore di vita dignitoso.
Compensativa–perequativa, quando durante la relazione uno dei partner ha rinunciato a opportunità personali o professionali per il progetto di coppia.
In sintesi:
scioglimento dell'unione civile e divorzio seguono gli stessi criteri;
l'assegno può servire come supporto economico o come compensazione per i sacrifici fatti;
la valutazione è sempre globale e tiene conto dell'intero percorso della relazione.

un coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità?

La risposta è sì, ma solo a determinate condizioni.
Innanzitutto occorre premettere che la pensione di reversibilità è un trattamento economico che, alla morte del pensionato, può essere riconosciuto ai familiari superstiti.
E tra questi, in alcune situazioni, rientra appunto anche il coniuge divorziato.
Quest'ultimo, in particolare, ha diritto alla reversibilità quando:
era titolare di un assegno divorzile periodico,
non ha ricevuto l'assegno in un'unica soluzione
non si è risposato.
Qualora il pensionato, dopo il divorzio e prima del decesso, abbia contratto un nuovo matrimonio, la pensione di reversibilità viene ripartita tra il coniuge superstite e il coniuge divorziato, considerando diversi parametri come:
la durata dei rispettivi matrimoni,

 

le rispettive condizioni economiche

 

l'importo dell'assegno divorzile,

 

l'eventuale convivenza prematrimoniale, se provata.
Inoltre, il diritto alla reversibilità si perde se l'ex coniuge si risposa.
E un ultimo punto importante: questo diritto non si trasmette agli eredi e si estingue con la morte del beneficiario.

 

se un coniuge preleva soldi dal conto cointestato, l'altro può chiedere la restituzione?

La risposta è sì, in alcuni casi è possibile.
La cointestazione non significa che le somme appartengano automaticamente ad entrambi i coniugi in parti uguali.
E' bene precisare che nei rapporti (esterni) con la banca vale il principio fissato dall'art. 1854 c.c. che consente, in buona sostanza, alla banca stessa di considerare ciascun intestatario come titolare dell'intero importo.
Tuttavia, nei rapporti interni tra coniugi vale la regola prevista dall'art. 1298 c.c., secondo cui le somme si presumono divise in parti uguali, ma solo se non risulta diversamente.
Quindi, se il conto è alimentato solo da uno dei due coniugi, l'altro non può disporre liberamente del denaro senza il consenso espresso di chi ha versato le somme.
Tala principio è stato ribadito da una recente sentenza (la n. 13220 del 7 settembre 2025) emessa dal Tribunale di Roma, secondo cui:
se un coniuge preleva somme eccedenti la propria quota e le usa per fini personali, deve restituirle.
Il prelievo disgiunto non legittima l'appropriazione di fondi non propri.
Nel caso esaminato dal Tribunale, un coniuge aveva prelevato quasi 29.000,00 Euro da un conto cointestato, alimentato solo dall'altro coniuge. Per questo motivo, è stata disposta la restituzione integrale della somma.

si può impedire ai propri figli di vedere il nuovo compagno o la nuova compagna dell'ex coniuge?

In linea generale, no, non è possibile vietarlo.
Il genitore non può impedire ai figli di entrare in contatto con il nuovo partner dell'altro genitore, a meno che ciò non comporti un pregiudizio concreto per i minori.
Secondo la giurisprudenza, la vita privata e relazionale di ciascun genitore rientra nella sua libertà personale (art. 2 e 13 Cost.), purché cio ovviamente non incida negativamente sull'equilibrio psicologico o sulla serenità dei figli.
Di conseguenza, il divieto di frequentazione del nuovo partner può essere disposto solo dal giudice, e solo se vengono accertati comportamenti o situazioni che possano nuocere ai minori (ad esempio, condotte violente, inappropriate o moralmente pregiudizievoli).
In tutti gli altri casi, il genitore è libero di condividere momenti della propria vita, anche familiare, con il nuovo compagno o la nuova compagna, senza che l'altro genitore possa opporsi.

 

con il testamento posso lasciare i miei beni a chi voglio?

Non del tutto.
Il nostro ordinamento riconosce la libertà testamentaria, ma entro limiti ben precisi: la legge tutela alcune persone, dette legittimari, che hanno sempre diritto a una quota di eredità riservata.

I legittimari sono: il coniuge e i figli (o, in loro assenza, gli ascendenti, come i genitori).

Tali soggetti non possono essere esclusi dal testamento, in quanto la loro quota, detta quota di legittima, è intoccabile.
Solo la parte rimanente dell'eredità, detta quota disponibile, può essere liberamente attribuita a chi si desidera.
Se il testamento lede la quota di legittima, i legittimari lesi possono impugnarlo con l'azione di riduzione, per ottenere il ripristino dei loro diritti successori.

dopo la separazione, entro quanto tempo il coniuge non assegnatario deve lasciare la casa familiare?

In molti casi, soprattutto nelle separazioni consensuali o nei divorzi congiunti, i coniugi – d'intesa tra loro – decidono di stabilire già nell'accordo i tempi entro cui il coniuge non assegnatario dovrà lasciare la casa familiare.
Tenuto conto delle difficoltà che spesso accompagnano la ricerca di una nuova abitazione, i Tribunali, nella prassi, omologano frequentemente accordi che prevedono termini di rilascio più ampi, anche di diversi mesi successivi alla sentenza
L'obiettivo è quello di permettere al coniuge non assegnatario di reperire una sistemazione abitativa idonea, senza creare situazioni di disagio o urgenza.
Una volta approvato dal Tribunale, l'accordo diventa vincolante: il termine concordato per il rilascio ha la stessa efficacia di una decisione giudiziale.
Nelle separazioni o nei divorzi giudiziali, è il giudice a stabilire entro quanto tempo il coniuge dovrà lasciare la casa, di solito fissando un termine di 30 o 60 giorni dall'emissione della sentenza. In caso di mancato rispetto, il coniuge assegnatario può chiedere l'esecuzione forzata del provvedimento o una penalità per ogni giorno di ritardo.

la mensa scolastica rientra nell'assegno o si rimborsa a parte?

La legge non disciplina in modo specifico la mensa scolastica.
Per questo motivo ci si affida agli orientamenti dei Tribunali del luogo e ai relativi protocolli.
In molti Tribunali – come Milano, Roma, Torino e Novara – la mensa non è considerata una spesa straordinaria, ma ordinaria.
Ciò perché rappresenta semplicemente una modalità alternativa al pasto domestico, già compreso nell'assegno di mantenimento mensile.
Tuttavia, non esiste una decisione univoca della Cassazione, e di conseguenza alcuni fori – come il Tribunale di Modena – ritengono invece la mensa una spesa straordinaria, da rimborsare pro quota (di solito al 50%) tra i genitori, salvo diverso accordo.
In sintesi:

● In molti Tribunali, la mensa è considerata come spesa ordinaria → già coperta dall'assegno.

 

● In altri, come Modena, è come una spesa straordinaria → si rimborsa separatamente, in proporzione alle quote dei genitori.
Per evitare dubbi o conflitti, è sempre consigliabile verificare il protocollo del Tribunale competente e inserire una clausola chiara sulla ripartizione della spesa nell'accordo di separazione o divorzio

dopo la separazione o il divorzio, chi deve pagare l'imu sulla casa familiare?

Quando, a seguito di separazione o divorzio, la casa coniugale viene assegnata a uno dei coniugi, l'obbligo di pagare l'IMU spetta all'assegnatario dell'immobile.
Il motivo è semplice: anche se la casa resta di proprietà dell'altro coniuge, l'assegnatario ne diventa il soggetto passivo ai fini dell'imposta, poiché è lui a godere in via esclusiva dell'immobile.
Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza n. 2189 del 2025
In altre parole, il coniuge che riceve l'assegnazione assume il diritto di godimento della casa e, di conseguenza, l'onere di versare l'IMU.
Il coniuge proprietario non assegnatario, invece, non è tenuto al pagamento, poiché non ha la disponibilità

ci si può rivolgere a un investigatore privato per raccogliere prove di tradimento?

Sì, è possibile, ma con dei limiti precisi.
Nel diritto di famiglia, le prove raccolte da un investigatore privato sono lecite e ammesse se vengono svolte nel rispetto della privacy e senza violare la libertà personale o domiciliare del coniuge.
La Cassazione ha infatti chiarito che il coniuge può incaricare un investigatore per accertare comportamenti di infedeltà solo se ciò non comporti violazioni della sfera privata dell'altro coniuge – come ad esempio l'accesso abusivo a telefoni, e-mail o ambienti privati.
Tuttavia - come abbiamo visto nei video precedenti - è bene ricordare, che il tradimento non comporta automaticamente l'addebito della separazione: perché ciò avvenga, deve risultare che

l'infedeltà sia stata la causa della crisi coniugale, e non una conseguenza di un rapporto già compromesso.

quando si apre un procedimento che riguarda un minore, qual è il tribunale competente?

L'articolo 473 bis 11 del codice di procedura civile stabilisce che, in tutti i procedimenti che riguardano un minore, è competente il tribunale del luogo in cui il minore ha la residenza abituale. Questo principio vale anche nei procedimenti di separazione e di divorzio: quindi, anche se il matrimonio è stato celebrato in un'altra città o uno dei coniugi vive altrove, la competenza spetta al tribunale del luogo in cui vive abitualmente il figlio minore.
In questo modo, la legge tutela l'interesse del minore, assicurando che la causa si svolga vicino al suo contesto di vita, familiare, scolastico e sociale.

nell'azione di accertamento della paternità, il figlio può chiedere anche un risarcimento del danno?

Quando un genitore si rifiuta di riconoscere il proprio figlio e non adempie ai doveri connessi alla responsabilità genitoriale, può essere chiamato a rispondere anche dei danni causati da questa condotta.
L'azione di accertamento della paternità serve innanzitutto, come abbiamo visto, a ottenere il riconoscimento legale del rapporto di filiazione.
Ma, accanto a questo, il figlio può anche chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale — noto come danno endofamiliare — quando la privazione della figura genitoriale abbia determinato una lesione dei suoi diritti fondamentali.
Secondo la Giurisprudenza infatti la procreazione comporta automaticamente responsabilità genitoriale; e di conseguenza il disinteresse totale verso il figlio integra una violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione previsti dagli artt. 147 e 148 c.c.
Questa condotta causa una privazione affettiva e relazionale che incide profondamente sulla formazione del minore, configurando un vero e proprio illecito civile.

In pratica, se un padre — pur sapendo di esserlo — rifiuta per anni di riconoscere e frequentare il figlio, questo disinteresse può dar luogo a un risarcimento del danno morale e relazionale, determinato dal giudice in via equitativa.
In sintesi: il diritto del figlio a essere amato, riconosciuto e cresciuto da entrambi i genitori è un diritto costituzionalmente garantito e la sua violazione genera pertanto una responsabilità civile e un conseguente obbligo risarcitorio.

che cos'è l'azione di riconoscimento della paternità e chi può promuoverla?

L'azione di riconoscimento della paternità è un procedimento giudiziale che permette a un figlio di essere legalmente riconosciuto come figlio di un determinato padre, quando il riconoscimento non è stato spontaneamente effettuato da quest'ultimo.
È un'azione disciplinata dagli artt. 269 e seguenti del codice civile e può essere promossa:
- dal figlio, in qualsiasi momento della vita;
- dalla madre, in nome e per conto del figlio minorenne;
- oppure dal curatore speciale, se il figlio è incapace o sussiste un conflitto di interessi con il genitore.
Lo scopo dell'azione è quello di ottenere una dichiarazione giudiziale di paternità, che produce gli stessi effetti del riconoscimento volontario.
Con essa in particolare:

- il figlio assume il cognome del padre,
- nascono diritti e doveri di mantenimento, istruzione ed educazione,
- e vengono riconosciuti i diritti successori e il legame di parentela con la famiglia paterna.

In caso di contestazioni, il giudice può disporre, nell'ambito del procedimento, accertamenti ematologici e genetici – come il test del DNA - per accertare se esiste effettivamente un legame biologico tra padre e figlio.

e se il presunto padre rifiuta di sottoporsi al test del dna?
Il giudice non può imporre materialmente l'esame, ma il rifiuto ingiustificato da parte del padre può essere valutato come elemento di prova.
In pratica, se il padre rifiuta senza motivo di sottoporsi al test genetico, il giudice può trarre da tale condotta validi argomenti di convincimento e dichiarare comunque la paternità, sulla base degli altri elementi raccolti.

che cos'è l'assegno successorio e quando spetta all'ex coniuge?

L'assegno successorio è un contributo economico a carico dell'eredità riconosciuto all'ex coniuge divorziato che, dopo la morte dell'ex partner obbligato al pagamento dell'assegno divorzile, si trova in stato di bisogno.
L'art. 9 bis della L. 898/1970, riconosce e prevede questa tutela solo se l'ex coniuge:
- abbia avuto diritto all'assegno divorzile;
- non si sia risposato;
- versi in stato di bisogno, cioè non abbia mezzi sufficienti per vivere;
- e non abbia ricevuto l'assegno divorzile in un'unica soluzione (cosiddetto una tantum).
L'importo viene stabilito dal giudice, tenendo conto:
- dell'entità dell'eredità,
- del numero e condizioni economiche degli eredi,
- del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio dall'ex coniuge
- dell'eventuale pensione di reversibilità dello stesso.
L'assegno viene quindi corrisposto dagli eredi in proporzione alle loro quote ereditarie e può essere modificato se cambiano le condizioni economiche del beneficiario o degli eredi.
Il diritto cessa se l'ex coniuge si risposa o non si trova più in stato di bisogno.

 

nella separazione o nel divorzio, cosa si intende per mantenimento diretto?

Il mantenimento diretto è quella forma di assistenza economica con cui il genitore separato provvede alle esigenze quotidiane dei figli – come vitto, abbigliamento – nei periodi in cui vivono con lui, sostenendo direttamente tali spese, invece di pagare un assegno mensile all'altro genitore.
Questo istituto si fonda sui principi previsti dagli artt. 337-ter e seguenti del codice civile: in particolare deve essere proporzionato alle risorse economiche dei coniugi, calibrato sui tempi di permanenza dei figli presso i genitori e basato su una concreta ripartizione dei compiti di cura assunti da ciascun genitore.
Nella pratica, il mantenimento diretto viene disposto raramente dal giudice, più spesso è frutto di un accordo tra i genitori, purché ciò risponda all'interesse del minore.
Ha senso adottare la misura del mantenimento diretto, quando:
- i tempi di frequentazione dei figli presso ciascun genitore sono equilibrati e i redditi dei coniugi sono più o meno equivalenti;
- esiste un piano spese chiaro;
- ci sono regole precise su rendicontazione e conguagli.
Restano comunque escluse le spese straordinarie – come quelle scolastiche o le spese mediche – che si dividono tra i genitori in parti uguali e previo accordo.
In sintesi
Il mantenimento diretto non è "ognuno fa come vuole": funziona se è organizzato, tracciabile e proporzionato, e se garantisce al minore standard di vita omogenei nelle due case.

perché nel divorzio si parla di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio?

La differenza dipende dal tipo di matrimonio contratto:
● se il matrimonio è stato celebrato solo in Comune, il divorzio comporta lo scioglimento del matrimonio;
● se invece il matrimonio è stato celebrato in chiesa con effetti civili, il divorzio determina la cessazione degli effetti civili: il vincolo religioso rimane, ma cessano gli effetti riconosciuti dallo Stato.
In entrambi i casi, l'effetto giuridico è lo stesso: i coniugi tornano ad essere liberi e possono contrarre un nuovo matrimonio civile.
In sintesi, in caso di divorzio:
● al matrimonio civile corrisponde lo scioglimento del matrimonio;
● al matrimonio concordatario la cessazione degli effetti civili.

è possibile fare, durante il matrimonio, accordi patrimoniali in previsione di una futura separazione?

La risposta è sì.
A dirlo è la Cassazione, mediante la recentissima ordinanza n. 20415/2025.
Questi accordi vengono considerati contratti atipici con condizione sospensiva lecita:
i coniugi possono decidere in anticipo come regolare i loro rapporti patrimoniali, stabilendo che l'accordo produrrà effetti solo nel caso in cui si verifichi la separazione o il divorzio.
È importante precisare che da questi accordi restano sempre esclusi i diritti indisponibili, come quelli ad esempio relativi ai figli e all'assegno divorzile, che non possono mai essere eliminati preventivamente.
In sintesi: gli accordi patrimoniali precedenti alla separazione o al divorzio sono validi, sono validi se rispettano i limiti di legge e tutelano interessi meritevoli

un genitore che paga il mantenimento può chiedere all'università quanti esami ha sostenuto il figlio?

La risposta è si.
A dirlo è il TAR Firenze, mediante la sent. n. 1212/2025, secondo cui
l'Ateneo deve fornire informazioni sull'effettiva iscrizione, sugli esami sostenuti con le relative date e sull'eventuale conseguimento della laurea.
Questo perché il genitore ha diritto di sapere se il figlio porta avanti il percorso universitario, dato che ciò incide sulla permanenza o meno dell'obbligo di mantenimento.
In sintesi: niente privacy assoluta. Chi mantiene un figlio all'università ha diritto a sapere se studia davvero e a che punto è il suo percorso, anche senza il consenso del figlio.

il genitore deve mantenere il figlio universitario anche se non sostiene più esami?

l'obbligo di mantenimento dura finché il figlio è messo nelle condizioni di completare il percorso formativo e raggiungere l'indipendenza economica.
la Cassazione, mediante la sent. n. 31564/2024, ha però precisato che se il figlio, pur avendo avuto il sostegno economico, resta fuori corso per anni e non sostiene esami senza giustificazioni concrete, questo comportamento viene considerato come inerzia colpevole.
In questi casi, infatti, il mancato conseguimento della laurea o, in generale, la mancata indipendenza economica non sono attribuibili al genitore, e l'obbligo di mantenimento può essere revocato.
In sintesi: il mantenimento non è illimitato. Se il figlio non si impegna seriamente negli studi universitari, perde il diritto al contributo economico dei genitori.

quando termina l'obbligo dei genitori di mantenere i figli?

L'obbligo non cessa automaticamente con la maggiore età.
Secondo la legge (artt. 30 Cost., 147, 315-bis e 316-bis c.c.), i genitori devono mantenere i figli finché non raggiungono l'indipendenza economica.
La Cassazione ha chiarito più volte che il mantenimento cessa quando il figlio:
● ha raggiunto un'occupazione stabile e coerente con il proprio percorso formativo;
● oppure si trova in una condizione di non autosufficienza colpevole, cioè quando rifiuta ingiustificatamente occasioni lavorative o resta inerte nella ricerca di un impiego.
In sintesi: l'obbligo dei genitori dura finché il figlio non è davvero indipendente e si impegna attivamente per diventarlo. Non può trasformarsi in un sostegno illimitato nel tempo

se un matrimonio è stato celebrato all'estero, è possibile separarsi o divorziare in italia?

Sì. Il fatto che le nozze siano avvenute all'estero non impedisce di rivolgersi al giudice italiano.
Secondo l'art. 3 del Regolamento europeo n. 2201/2003, il tribunale italiano è competente se esiste un legame con il territorio, ad esempio:
● se i coniugi hanno la residenza abituale in Italia,
● se l'Italia è stata l'ultima residenza abituale e uno dei coniugi vi risiede ancora,
● se il convenuto (il coniuge chiamato in causa) risiede in Italia (gli altri due evitare di dirli)
● in caso di domanda congiunta, se uno dei coniugi ha residenza abituale in Italia,
● se l'attore ha vissuto in Italia per almeno un anno prima della domanda,
● o per almeno sei mesi se è cittadino italiano.
La giurisprudenza ha chiarito inoltre in questi casi la separazione o il divorzio possono comunque essere pronunciati dal Tribunale Italiano anche in assenza della trascrizione del matrimonio nei registri di stato civile tenuti in Italia
In sintesi: un matrimonio celebrato all'estero può essere sciolto in Italia, se esiste uno dei criteri di collegamento previsti dal Regolamento europeo

cos'è l'affidamento super esclusivo (o rafforzato)?

Nel diritto di famiglia sentiamo parlare sempre più spesso di affidamento super esclusivo o rafforzato. Ma di cosa si tratta?"
Partiamo da un punto fermo: la regola generale è quella dell'affidamento condiviso (art. 337-ter c.c.), perché i figli hanno diritto a mantenere un rapporto equilibrato con entrambi i genitori.
Tuttavia, in casi gravi, il giudice può disporre l'affidamento esclusivo (art. 337-quater c.c.), cioè a un solo genitore. In questo caso, le decisioni più importanti continuano comunque ad essere prese da entrambi i genitori.
L'affidamento super esclusivo – chiamato anche rafforzato – è un passo ulteriore:
tutte le decisioni, anche quelle di maggiore importanza (scuola, salute, educazione), spettano solo al genitore affidatario, senza coinvolgere l'altro.
È una misura eccezionale, adottata nei casi più gravi, ad esempio in presenza di genitori violenti, totalmente disinteressati, o quando il conflitto è talmente esasperato da danneggiare i figli.
Lo scopo rimane sempre lo stesso: tutelare l'interesse del minore, garantendogli stabilità e protezione, anche a costo di sacrificare la bigenitorialità.

 

se i coniugi decidono di vendere la casa nell'accordo di separazione o divorzio, ci sono vantaggi fiscali?

Sì.
La legge prevede importanti agevolazioni fiscali per gli atti e i trasferimenti effettuati in esecuzione di un accordo di separazione o divorzio.
Nella prassi, la vendita viene generalmente concordata in due modi:
▪️se l'immobile è cointestato, un coniuge può trasferire all'altro la propria quota;
▪️ se l'immobile è di proprietà esclusiva di un coniuge, questi può cederlo interamente all'altro.
In entrambi i casi, se il trasferimento è inserito nell'accordo di separazione o divorzio, non si pagano le imposte di registro, ipotecarie e catastali, né l'imposta di bollo o altri tributi.
Questa esenzione, prevista dall'art. 19 della legge 74/1987, rappresenta un vantaggio fiscale rilevante, pensato proprio per agevolare la definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in crisi.

in caso di separazione, cosa succede agli animali domestici? chi li tiene?

Attualmente, la legge italiana non prevede una disciplina specifica per l'affidamento degli animali domestici in caso di separazione o divorzio.
Gli animali, dal punto di vista giuridico, sono ancora considerati beni e non membri della famiglia.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente riconosce sempre di più il loro valore affettivo e il legame con entrambi i partner.
Per questo motivo, sempre più tribunali ammettono accordi sull'affidamento congiunto o alternato, sul modello di quanto avviene per i figli:
▪️ turni di permanenza,
▪️ spese condivise,
▪️ diritto di visita dell'altro partner.
L'importante è l'interesse dell'animale e il rispetto del suo equilibrio affettivo e ambientale.
"La soluzione migliore"?
Trovare un accordo scritto e personalizzato, che il giudice può recepire nella sentenza di separazione.

si può tornare insieme al proprio partner dopo la separazione?

Assolutamente si!
La legge non vieta la riconciliazione, anzi, la riconosce e la disciplina.
Se entrambi i coniugi, anche dopo l'emissione di una sentenza di separazione, decidono di riprendere la convivenza e ricostruire il rapporto, non serve alcun intervento del giudice.
La riconciliazione può avvenire:
▪️ con una dichiarazione congiunta all'ufficiale di stato civile
▪️ oppure con comportamenti concreti che mostrano in modo chiaro la volontà di tornare a vivere insieme come marito e moglie.
Se la riconciliazione è effettiva e stabile, cessano tutti gli effetti della separazione.
E di conseguenza, non sarà più possibile procedere con il divorzio.

 

cosa sono le spese straordinarie nel mantenimento?

Si tratta di costi non prevedibili e non regolari, che si aggiungono all'assegno di mantenimento mensile per i figli e servono a coprire loro esigenze non previste nella quotidianità.
Queste spese, che per la loro natura, non possono essere incluse nell'assegno di mantenimento ordinario, possono riguardare visite specialistiche, le gite scolastiche, attività sportive o formative particolari.
In genere, le spese straordinarie richiedono il consenso di entrambi i genitori prima di essere effettuate, a meno che non si tratti di spese urgenti e necessarie
Salvo diverse disposizioni del giudice, queste spese vengono ripartite in parti uguali tra i genitori.

si può avere una relazione dopo una separazione?

Sì, dopo la separazione è possibile iniziare una nuova relazione, senza rischiare conseguenze legali.
Con la separazione cessa infatti il dovere di fedeltà previsto dall'art. 143 del Codice Civile.
Non occorre quindi attendere il successivo procedimento di divorzio: con la separazione, ciascun coniuge è libero di intraprendere nuovi rapporti affettivi.

ma se c'è tradimento in una coppia di fatto, cosa succede?

Nelle coppie di fatto il discorso è diverso.
In questi rapporti, non esiste un obbligo giuridico di fedeltà, come invece previsto per i coniugi dall'art. 143 del Codice Civile, come abbiamo visto nel video precedente.
Questo significa che l'infedeltà di un partner non può mai portare ad una pronuncia di addebito, perché l'addebito è previsto solo nell'ambito del matrimonio.
Quindi, nelle coppie di fatto il tradimento, pur provocando un forte impatto emotivo, non è sanzionato dalla legge, a differenza di quanto può accadere nei rapporti coniugali

il tradimento porta all'addebito?

Questo è un aspetto che va contestualizzato. Il tradimento può in astratto portare all'addebito, ma non in maniera automatica. Per ottenere l'addebito, è necessario che il tradimento sia stato la causa determinante della crisi coniugale e non solo un evento successivo alla rottura già in corso.
In altre parole, il coniuge che chiede l'addebito deve provare:
- in primo luogo vi sia stata l'infedeltà
- e in secondo luogo, che il tradimento abbia provocato la crisi coniugale
Se quindi la crisi era presente già prima del tradimento, l'addebito può essere concesso dal Giudice.
In sintesi, l'addebito per tradimento è possibile, ma non è automatico: conta "il quando e il perché"

chi è il genitore collocatario?

Nel diritto di famiglia, il genitore collocatario è quello presso cui il figlio vive abitualmente dopo una separazione o un divorzio.
In pratica, è il genitore che si occupa del figlio nella quotidianità.
La collocazione può essere:
▪️ decisa dal giudice nelle separazioni giudiziali
▪️ oppure stabilita di comune accordo tra i genitori nelle separazioni consensuali.
È però importantissimo chiarire che essere collocatario non significa avere più potere decisionale:
le scelte educative e importanti restano condivise tra entrambi i genitori, in base al principio dell'affidamento congiunto.
L'altro genitore (il genitore non collocatario) ha infatti gli stessi doveri e diritti:
deve frequentare il figlio, partecipare alla sua vita, secondo quanto stabilito dal giudice o concordato tra le parti.

bisogna per forza attivare due procedimenti distinti per richiedere la separazione e il divorzio?

No, nel 2023 è entrata in vigore la Riforma Cartabia, una delle più rilevanti modifiche apportate al processo civile, pensata per ridurre i tempi del processo e semplificare le procedure.
Proprio grazie a questa riforma, è ora possibile promuovere un unico e solo procedimento che comprenda sia la domanda di separazione che quella di divorzio.
Questo aiuta a velocizzare il processo, a ridurre i costi legati alla procedura, e aiutare soprattutto i coniugi a chiudere velocemente un capitolo della propria vita.

coppia di fatto con figli: a chi va la casa

Analogamente a quanto accade per le coppie sposate, nelle coppie di fatto con figli, la casa familiare viene assegnata al genitore presso cui i figli vengono collocati.
Cioè, a chi trascorre con loro la maggior parte del tempo.

Questo accade anche se l'altro genitore è il proprietario esclusivo dell'immobile.

Il principio di fondo è chiaro:
tutelare il benessere dei figli
e garantire loro continuità nell'ambiente di vita.

Quindi sì, anche nelle convivenze, la tutela dei minori prevale sulla proprietà.

 

divorzio senza figli: a chi va la casa?

Mi domandate spesso a chi spetta la casa nell'ambito di un procedimento di divorzio, quando non ci sono figli
da tutelare.
In questi casi, la casa coniugale spetta al coniuge proprietario.
Se invece l'immobile è intestato a entrambi, il giudice non può assegnare la casa a uno solo dei coniugi, e le parti dovranno accordarsi o chiedere la divisione dell'immobile.
In questo caso, i coniugi devono:
▪ accordarsi sulla vendita, oppure
▪ chiedere al giudice la divisione del bene, che può avvenire anche con la vendita forzata all'asta, se non è
possibile dividere materialmente l'immobile.
Discorso analogo vale anche per le coppie di fatto.

posso recuperare le spese di ristrutturazione dell'immobile dopo un divorzio?

Dopo un divorzio, chi ha sostenuto spese di ristrutturazione sull'immobile dell'altro coniuge di norma non ha diritto al rimborso.
Questo vale soprattutto se i lavori sono stati fatti durante il matrimonio e su un immobile intestato
esclusivamente all'altro coniuge.
Tuttavia, ci sono alcune eccezioni:
▪ Se la ristrutturazione è avvenuta prima del matrimonio
▪ Oppure dopo la separazione
▪ O se le spese erano straordinarie e non necessarie soddisfare per i bisogni familiari
In questi casi, si può valutare di proporre un'azione per arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.).
Ogni situazione va analizzata caso per caso: conta la prova delle spese e del momento in cui sono state sostenute.

cosa sono gli ordini di pagamento?

Molti non lo sanno, ma quando il coniuge obbligato non versa regolarmente l'assegno di mantenimento,
esiste una soluzione efficace.
La legge consente di chiedere che il mantenimento venga pagato direttamente dal datore di lavoro o
dall'ente previdenziale del coniuge inadempiente.
È una misura prevista dall'art. 473 bis 37 del Codice di procedure Civile, pensata per tutelare chi subisce inadempimenti, evitando di dover di adire vie legali ogni volta.
In pratica, se chi deve pagare non lo fa, si può ottenere che l'importo venga trattenuto alla fonte e versato direttamente al coniuge beneficiario.
È uno strumento concreto, utile soprattutto nei casi di mancati versamenti ripetuti.

L'abbandono del tetto coniugale è motivo di addebito?

Si parla di abbandono del tetto coniugale quando uno dei coniugi si allontana dalla casa familiare senza una giusta causa, senza il consenso dell'altro e con l'intenzione di non farvi più ritorno. Questo comportamento, a meno che non sia giustificato da circostanze particolari, è considerato una violazione del dovere di coabitazione, che è uno dei pilastri del matrimonio.
Di conseguenza sì, l'abbandono del tetto coniugale, nel senso così configurato, può essere motivo di addebito in una separazione giudiziale. Il coniuge che si è allontanato senza una giusta causa e senza il consenso dell'altro può essere ritenuto responsabile della separazione e, quindi, subire l'addebito.

 

Il mio partner non vuole separarsi, cosa posso fare?

E' importante sapere che non serve il consenso per ottenere la separazione. L'art. 151 c.c. prevede che la separazione possa essere richiesta qualora, anche indipendentemente dalla volontà di uno o entrambi i coniugi, si verifichino fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. A questo proposito, secondo la giurisprudenza, anche la disaffezione al matrimonio da parte di un solo coniuge è rilevante e può rendere incompatibile la convivenza. 

Il matrimonio non è un vincolo imposto, ma si regge sul consenso reciproco. 

Quindi si, un coniuge può ottenere la separazione anche se l'altro non è d'accordo a procedere in tal senso.

la separazione cancella i diritti ereditari?

Assolutamente no, la separazione non comporta alcuna modifica dei diritti ereditari, a meno che non sia stata addebitata al coniuge. Solo il divorzio comporta la perdita dei diritti successori. In caso di separazione senza addebito, il coniuge superstite conserva i diritti successori, tra cui la quota di riserva (ovvero la quota di eredità), i diritti di abitazione e di uso.
In altre parole, finché non c'è divorzio, i diritti ereditari permangono.

si possono usare le chat whatsapp per provare il tradimento in una separazione?

La risposta è sì, ma solo se chat vengono acquisite in modo lecito.
È considerato lecito:
● se i messaggi vengono trovati casualmente su un telefono lasciato in casa,
● oppure se si producono screenshot di chat già visibili.
È invece illecito:
● entrare senza consenso nell'account WhatsApp del partner,
● violare la password del suo telefono,
● o utilizzare programmi di spionaggio per leggere conversazioni private
La Cassazione ha chiarito che i dati sensibili, come le chat, possono essere usati in giudizio se raccolti in chiave difensiva, ma non se ottenuti con mezzi illeciti.
In caso contrario, la prova è inutilizzabile e si rischia anche di incorrere nel reato di accesso abusivo a sistema informatico previsto all'art. 615-ter del codice penale.
In sintesi: sì alle chat WhatsApp come prova, ma attenzione a come vengono acquisite