Procedimento riguardante l'affidamento e il mantenimento dei figli nati da coppie non spopsate
A differenza di quanto accade per le coppie sposate, i due conviventi non devono attivare un procedimento teso a formalizzare la loro separazione: basta che cessano di convivere. In questo ambito occorre tuttavia tutelare gli interessi dei figli mediante una regolamentazione specifica. I genitori, non sposati, che decidono di separarsi mantengono infatti l'obbligo di assistere e mantenere i figli, sostenendoli economicamente in base alle proprie risorse economiche e passando con i minori il tempo necessario, al fine di consolidare il rapporto. In base alle attuali normative, non vi è alcuna differenza tra figli nati da coppie sposate e quelli nati da coppie non coniugate. La legge stabilisce che in caso di separazione tra la coppia si disponga di norma all'affidamento condiviso, ad accezione dei in cui vi siano gravi e comprovati motivi che lo impediscano. L'affidamento esclusivo è disposto dal Giudice solo nel caso in cui uno dei due genitori venga ritenuto inidoneo a supportare il figlio (economicamente e moralmente) in maniera costante e/o efficace. In tale contesto, ancorchè l'affidamento esclusivo non comporti la perdita della responsabilità genitoriale, il genitore non affidatario viene escluso dalle decisioni di ordinaria amministrazione, ma risponde per quanto riguarda le questioni più rilevanti relative alla prole affidata. La regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio in caso di cessazione della convivenza tra i genitori può avvenire:
mediante un procedimento congiunto: i genitori, per il tramite di un avvocato esperto in separazione di conviventi con figli (avvocato che può assistere entrambi i genitori o uno solo di essi) depositano un ricorso, che prevede gli accordi raggiunti;
negoziazione assistita: gli Avvocati dei genitori si occupano della redazione di un accordo contenente le condizioni concordate; tale accordo viene poi inviato al P.M. presso il Tribunale del Comune di residenza, il quale provvederà ad autorizzare le condizioni, salvo che le stesse non siano contrarie all'interesse dei figli.
mediante un procedimento contenzioso: nel caso in cui i due genitori non riescono ad accordarsi e si rivolgono al Giudice. In questo caso, uno dei due promuove il procedimento rivolgendo al Giudice le proprie richieste. Quest'ultimo, una volta analizzate le difese dei genitori rilevate dagli avvocati rispettivamente incaricati, emetterà poi la sentenza prevedente la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli.